In materia di danni cagionati da fatto illecito dell’allievo durante il tempo in cui si trova a scuola, occorre segnalare un recentissimo arresto del Supremo Collegio del tutto innovativo rispetto al precedente orientamento.
Chiamati a decidere nuovamente su tale annosa questione, gli Ermellini hanno stabilito che in simili ipotesi “opera la presunzione di responsabilità dei precettori di cui all’art. 2048, comma 2, c.c. a norma del quale coloro che insegnano un mestiere o un’arte, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Alla luce di tale arresto, dunque, per esimersi da responsabilità gli insegnanti sono tenuti a provare da un lato, di aver assolto l’obbligo di sorveglianza sugli allievi con la diligenza diretta ad impedire l’evento e, dall’altro, di non aver potuto impedire il fatto.
Tale probatio diabolica rispecchia un’ipotesi di colpa presunta che ammette prova contraria consistente nel dimostrare che le lesioni cagionate a terzi dall’allievo siano state conseguenza di una sequenza causale non imputabile al docente. (© Avv. Dario Avolio)