Nella recentissima pronuncia n. 9906 del 26 aprile 2010 gli ermellini sono tornati sul tema della responsabilità per sinistri verificatisi in ambito scolastico che coinvolgano alunni di scuola materna.
Il caso, sotteso alla decisione, prende le mosse da un’azione giudiziale intentata dai genitori di una bambina di scuola materna che, non accompagnata in bagno, si era procurata una ferita all’occhio per via della rottura della catenella dell’acqua.
Nei primi due gradi di giudizio i genitori della piccola erano risultati vittoriosi, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione a tutti i danni biologici e morali patiti nel sinistro.
Il Ministero ricorreva allora in Cassazione ma senza esito alcuno in quanto i giudici di legittimità confermavano l’orientamento assunto nei primi due gradi di giudizio.
In motivazione la Suprema Corte giustifica la decisione soffermandosi, in primo luogo, sulla natura della responsabilità per i danni patiti all’interno dell’istituto scolastico che avrebbe, secondo univoco orientamento, natura contrattuale.
Ciò in quanto “con l’iscrizione e l’accoglimento a scuola si instaura un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto scolastico, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell’alunno durante la sua fruizione della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, compreso quella che l’allievo procuri danno a se stesso”.
Inoltre, secondo il Supremo Collegio, l’insegnante, a sua volta, in questo rapporto assume l’obbligo contrattuale non solo di istruzione ed educazione ma anche di protezione e vigilanza nei confronti dell’allievo, al fine di evitare che lo stesso si procuri, da solo, un danno alla persona.
Proprio per tali ragioni, in casi simili, l’attore, per ottenere il risarcimento, deve semplicemente provare che il danno si è verificato mentre il Ministero, per andare esente da responsabilità, dovrà necessariamente dimostrare che il fatto dannoso è stato determinato da causa allo stesso non imputabile e nel caso di specie tale prova faceva irrimediabilmente difetto. (© Avv. Dario Avolio)