La Cassazione si è recentemente pronunciata su un singolare caso di licenziamento comminato ad un lavoratore colpevole di praticare uno sport pesante che aveva sensibilmente peggiorato le sue condizioni fisiche.
Sul punto gli Ermellini hanno pienamente ritenuto giustificato il licenziamento per il venir meno dell’obbligo di fedeltà che deve connotare il rapporto fiduciario e che ha “un contenuto più ampio di quello risultante dall’art. 2105 cod. civ., dovendo integrarsi con gli articoli 1175 e 1375 cod. civ., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro”.
Sulla scorta di tale principio, il lavoratore deve astenersi dal compiere atti in contrasto con i doveri connessi al rapporto lavorativo e attività contrarie agli interessi produttivi del datore di lavoro idonee a causare danni.
Può dunque licenziarsi legittimamente il lavoratore che, con il praticare una disciplina sportiva pesante, abbia leso la sua salute in modo tale da compromettere anche lo svolgimento di una proficua attività lavorativa.