La Sezione lavoro del Supremo Collegio è recentemente intervenuta sulla questione spinosa relativa all’onere della prova della giusta causa di licenziamento.
In particolare in caso di recesso del rapporto di lavoro da parte del datore è stato definitivamente chiarito che l’onere della prova relativo alla giusta causa che ha condotto a tale decisione, non può che gravare in capo al datore medesimo.
Di converso, laddove quest’ultimo asserisca in giudizio che il lavoratore abbia tenuto un comportamento tale da far venir meno il rapporto di fiducia è tenuto a dimostrare puntualmente “la portata soggettiva del fatto stesso, le circostanze del suo verificarsi e l’intensità del dolo o della colpa”.
Fornita tale prova la valutazione della gravità dell’infrazione e della conseguente sua idoneità ad integrare una giusta causa di licenziamento, è comunque rimessa all’apprezzamento del giudice di merito la cui decisione sul punto, se ampiamente motivata, non può essere censurata innanzi alla Cassazione. (© Avv. Dario Avolio)