La Suprema Corte è recentemente intervenuta in materia di assegnazione della casa coniugale riformando una sentenza di appello apparentemente priva di censure.
Il caso in esame prende spunto da un divorzio giudiziale all’esito del quale veniva disposto, tra le altre cose, l’affidamento esclusivo in favore della moglie della casa coniugale in cui la stessa vi avrebbe abitato con i due figli, entrambi minorenni.
Successivamente il marito appurava che, all’interno della casa coniugale, la ex moglie aveva iniziato una convivenza stabile con un nuovo partner.
Immediatamente l’ex marito proponeva quindi ricorso alla Corte d’Appello chiedendo la revoca dell’assegnazione della casa coniugale in favore di quest’ultima.
Non ottenendo soddisfazione in tale grado di giudizio, proponeva ricorso in Cassazione assumendo che la nuova convivenza intrattenuta avrebbe dovuto far cessare l’assegnazione della casa coniugale ai sensi dell’art 155, quater, c.c.
Gli Ermellini, tuttavia, sono stati di diverso avviso e hanno confermato l’assegnazione dell’immobile in favore della donna motivando che nel caso di specie occorre comunque tutelare l’interesse primario dei figli minori e che quindi nel valutare tale interesse, “collegato allo sviluppo psicofisico del giovane e al tempo trascorso nella casa coniugale”, occorre disporre l’assegnazione della casa alla madre nonostante la nuova convivenza intrattenuta. (© Avv. Dario Avolio)