E’ entrata di recente in vigore la nuova legge sull’omicidio stradale che introduce il nuovo art. 589 bis all’interno del codice penale.
Molte le novità a cominciare da un sostanziale inasprimento del trattamento sanzionatorio in diverse ipotesi in cui il conducente di un veicolo si metta alla guida in stato di ebbrezza ovvero con una velocità non consona allo stato dei luoghi.
Nello specifico per chi si mette alla guida in stato di ebbrezza o dopo di avere assunto stupefacenti e causa la morte di qualcuno, la pena della reclusione va da cinque a dodici anni.
Se l’investitore si mostra lucido e sobrio, ma la sua velocità di guida è il doppio del consentito, la pena va da 5 a 10 anni.
In caso di omicidio multiplo, la pena può essere triplicata, ma non superiore a 18 anni.
E ‘ invece punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi, guidando non sobrio o non lucido, procura lesioni.
Nel caso di lesioni le pene aumentano se chi guida è ubriaco o drogato e nel caso di condanna o di patteggiamento ( anche se si ottiene la sospensione condizionale della pena) viene revocata automaticamente la patente di guida ed una nuova patente potrà essere conseguita solo dopo 15 anni (nel caso in cui vi è stato un omicidio stradale) o 5 anni ( nel caso di lesioni).
Nei casi particolarmente gravi, come ad esempio nel caso di fuga da parte del conducente investitore, una nuova patente di guida potrà essere conseguita soltanto dopo 30 anni dalla revoca.