Una recente sentenza della Suprema Corte conferma una strada già intrapresa in passato sul tema dei parcheggiatori abusivi e della rilevanza penale o meno delle loro condotte.
In particolare, si è posto il problema se fare il parcheggiatore abusivo integri o no una qualche fattispecie di reato penale, con la conseguente punibilità del soggetto che esercita tale “mestiere”.
Sulla scorta di alcune pronunce di giudici di prime cure, si era tentato di far rientrare tale attività nel reato di cui all’art. 650 c.p., che punisce l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.
Ciò alla luce di un provvedimento del questore che, in Provincia di Salerno, aveva intimato ai parcheggiatori di interrompere l’attività per motivi di ordine pubblico, snza ottenere riscontro positivo.
Nell’annullare la relativa sanzione comminata, il Supremo Collegio ha statuito che l’attività di parcheggiatore abusivo, di per sè, costituisce fatto non previsto dalla legge come reato e, pertanto, non punibile.
Ciò, tuttavia,  non esclude la configurazione di altri reati quali, ad esempio, l’estorsione laddove il parcheggiatore pretenda un pagamento per la prestazione minacciando, in caso contrario, di danneggiare l’auto del malcapitato automobilista. (© Avv. Dario Avolio)