Il Decreto Legge 2 settembre 2014, n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto tra le varie novità anche il procedimento di “negoziazione assistita“, ossia un iter procedimentale che si svolge con il patrocinio di un avvocato, obbligatorio per le cause aventi ad oggetto richieste di somme di denaro non superiori ad € 50.000,00 e applicabile anche alle separazioni consensuali e divorzi.
La convenzione di negoziazione assistita da ((uno o piu’avvocati)) e’ un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta’ per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati.
In particolare all’atto del conferimento dell’incarico, ciascun avvocato deve informare il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita e, successivamente, lo stesso deve provvedere ad inviare la richiesta di negoziazione alla controparte.
L’atto deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini della condanna alle spese del giudizio
Dal momento della comunicazione dell’invito (ovvero della sottoscrizione della convenzione) si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ma se l’invito è rifiutato o non è accettato entro 30 giorni, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto.
Nel caso di raggiungimento di un accordo, esso ha lo stesso valore di un provvedimento del Giudice.