La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in tema di responsabilità del proprietario di un maneggio per gli incidenti occorsi durante le attività di equitazione.
L’attività di maneggio è stata da sempre esclusa dalla giurisprudenza maggioritaria dal novero di quelle attività pericolose per le quali, a norma dell’art. 2050 c.c., chi le esercita risponde per colpa presunta, tranne nel caso in cui riesca a provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Recentemente il Supremo Collegio ha ribaltato tale precedente orientamento stabilendo che il proprietario o il gestore del maneggio, in caso di incidente, si presumono in colpa salvo che riescano a provare in giudizio di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno.
Tale prova dev’essere fornita dimostrando che il sinistro è scaturito da un evento imprevedibile e non evitabile, comunque estraneo alla sfera di signoria del proprietario o gestore. (© Avv. Dario Avolio)