Gli Ermellini delle Sezioni Unite della Cassazione hanno definitivamente qualificato la natura del diritto di sopraelevazione, spettante al proprietario dell’ultimo piano o del lastrico solare, qualificandolo come diritto di superficie e non esplicazione del diritto di proprietà.
A ciò sono pervenuti ricordando come, ai sensi dell’art. 1227 c.c., per sopraelevazione deve intendersi ogni opera edilizia che generi un aumento delle superfici e dei volumi, a prescindere dall’aumento dell’altezza del fabbricato.
Titolari di tale diritto sono il proprietario dell’ultimo piano e il proprietario esclusivo del lastrico solare obbligati, in caso di sopraelevazione, a corrispondere una indennità agli altri condomini, ragguagliata al valore dell’area occupata, diviso il numero dei piani (incluso il nuovo piano) e detratto l’importo della quota spettante al titolare del diritto di sopraelevazione.
Proprio la diversa natura di diritto di superficie della sopraelevazione comporta la possibilità che la stessa sia vietata, oltre che dal regolamento condominiale, in cui può essere espressamente contenuto tale veto, anche dai condomini qualora pregiudichi l’aspetto architettonico dell’edificio condominiale, peggiorandone le caratteristiche stilistiche originarie. (© Avv. Dario Avolio)