Con l’acquisto di un pacchetto vacanza avente come destinazione una località di mare, il tour operator è tenuto a illustrare e garantire la pulizia della spiaggia e del mare, pena l’integrazione dei presupposti per il danno da vacanza rovinata.
E’ questo il recente arresto del Supremo Collegio, contenuto nella sentenza n. 5189/2010, in cui sono state accolte le legittime pretese di una coppia di sposi che aveva acquistato un pacchetto vacanza di due settimane in una località della Grecia.
All’atto della prenotazione gli sposi si erano determinati all’acquisto dopo aver preso visione di un bel depliant che illustrava la località con una spiaggia ampia e pulita ed un mare limpido.
All’arrivo però gli sposini constatavano da subito che la realtà era ben diversa e che mare e spiaggia erano “invivibili” perché davvero sporchi.
Tornati in Italia provvedevano, quindi, a citare in giudizio l’agenzia venditrice ottenendo, già in grado di appello, il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento per danno da vacanza rovinata di oltre 1000 euro.
La Cassazione ha confermato il verdetto e la conseguente condanna specificando che “l’organizzatore o il venditore” di un pacchetto turistico “assumono specifici obblighi soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalita’ di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi che vanno esattamente adempiuti” sulla base di quanto il turista vede sui “depliant illustrativi”. (© Avv. Dario Avolio)