Rilevante decisione quella contenuta nella sentenza n. 17707 dello scorso 29 agosto 2011 in tema di compravendite immobiliari.
Nello specifico gli Ermellini hanno statuito che in caso di vendita di immobile privo di certificato di abitabilità, l’acquirente che all’atto di acquisto ignorava tale circostanza può chiedere ed ottenere un risarcimento danni ai sensi degli artt. 1493 e 1495 c.c.
Tale ipotesi infatti, a detta dei massimi giudicanti, ben può rientrare nel paradigma dell’aliud pro alio con possibilità per il soggetto danneggiato dalla diversa qualità del bene acquistato di richiedere la risoluzione del contratto con conseguente risarcimento del danno.
Ciò in quanto, precisano i giudici di Piazza Cavour, “la vendita di immobile destinato ad abitazione, privo del certificato di abitabilità, incidendo sull’attitudine del bene compravenduto ad assolvere la sua funzione economico-sociale, si risolve nella mancanza di un requisito giuridico essenziale ai fine del legittimo godimento del bene e della sua commerciabilità e, configurando un’ipotesi di vendita di “aliud pro alio”, legittima l’acquirente a domandare il risarcimento dei danni, per la ridotta commerciabilità del bene”. (© Avv. Dario Avolio)