Con lo sviluppo dei social network, soprattutto del più famoso facebook, è sempre più frequente l’abitudine di “rubare” foto su profili altrui per poi utilizzarle per varie finalità.
Tale contegno si scontra, tuttavia, con la legge sul diritto d’autore n. 633/1941 che, a detta del Tribunale di Roma, va interpretata in maniera estensiva e idonea a ricomprendere anche i contenuti pubblicati sul web per il tramite di social network.
Per tali ragioni chi entra in possesso di immagini altrui, scaricandole semplicemente sul proprio computer, deve necessariamente indicare il nome dell’effettivo proprietario, previa sua autorizzazione.
In caso contrario si potrebbe andare incontro al rischio concreto che l’autore dello scatto chieda il risarcimento dei danni subiti, richiesta già accolta in numerosi Tribunali che hanno pubblicato provvedimenti favorevoli ai soggetti lesi dalle condotte sopra indicate. (© Avv. Dario Avolio)