Non sempre l’esigenza di installare un condizionatore nell’unità immobiliare di proprietà esclusiva può essere realizzata liberamente.
E’ quanto precisano i giudici di Piazza Cavour in una nota sentenza confermata anche da successive pronunce con cui sono intervenuti sul tema che è sempre più fonte di contenzioso giudiziale in materia di condominio.
Il problema che scaturisce dall’installazione di un impianto di condizionamento d’aria è sostanzialmente legato alla  necessità di applicare dei compressori sulla parte esterna dell’appartamento mediante il fissaggio di tali elementi sulle mura perimetrali dell’edificio condominiale o sui balconi.
Sul punto gli Ermellini arrivano chiaramente a distinguere due ipotesi, ognuna con le sue peculiarità.
Nel caso di istallazione sul balcone di proprietà privata non vi sono problemi di sorta in quanto, in ossequio al disposto di cui all’art. 1122 c.c., il proprietario dell’immobile dovrà solo fare attenzione che l’istallazione non cagioni danni, non incida sulla statica o sulla sicurezza dell’edificio e non sia lesiva del decoro architettonico del condominio.
Laddove, al contrario, l’installazione avvenga su proprietà comuni, la disposizione normativa precedente viene disapplicata in favore degli art. 1120 e/o 1102 c.c., a seconda che l’installazione abbia le caratteristiche  di un’innovazione o di mera modificazione della cosa comune.
Nel primo caso sarà necessaria una delibera assembleare votata a maggioranza ai sensi del comma 5 dell’art. 1136 c.c.; mentre nel secondo caso no.
In entrambi i casi, tuttavia, l’istallazione sarà lecita a condizione che “non alteri la destinazione del bene comune, consenta il pari uso del bene comune a tutti i condomini, non incida sulla statica e sulla sicurezza dell’edificio, non ne comprometta il decoro architettonico e non sia fonte di immissioni acustiche o di calore superiori alla normale tollerabilità, né generi fuoriuscite sul palazzo della condensa che gli stessi motori generano”. (© Avv. Dario Avolio)