Pioggia di ricorsi in vista alla luce di un parere vincolante, reso dal Ministero delle Infrastrutture, secondo cui la multa sulle strisce blu per l’orario del ticket scaduto dovrebbe considerarsi nulla perché priva di alcun fondamento giuridico.
In tal caso, precisa il Ministero, l’Amministrazione, lungi dall’irrogare la sanzione per il periodo di sosta più lungo, rispetto a quello già pagato, dovrebbe limitarsi semplicemente a richiedere la relativa differenza tra ciò che è già stato versato e quanto dovuto al momento del controllo.
In simile ipotesi, dunque, non sarebbe affatto applicabile l’art. 7 del Codice della Strada “utilizzato” dagli Enti per giustificare la sanzione amministrativa trattandosi, viceversa, di una mera inadempienza contrattuale che può essere sanata in qualsiasi momento, ovvero suscettibile di un’azione giudiziale esecutiva volta al pagamento forzoso di quanto dovuto.
A detta del Ministero, infatti, il pagamento in misura insufficiente non costituirebbe violazione di una norma di comportamento, ma unicamente una “inadempienza contrattuale, che implica il saldo della tariffa non corrisposta”.
Ciò rende assolutamente ingiustificabile la sanzione perché in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista.
Solo la violazione di tali obblighi, in definitiva, comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, C.d.s., non certo il semplice omesso pagamento oltre l’orario già acquistato. (© Avv. Dario Avolio) ARTICOLO PUBBLICATO SU “LO STRILLONE”