Con la recentissima sentenza n. 4219 del 21 febbraio 2011, la Corte Suprema ha stabilito la legittimità della multa fatta dalla pattuglia in movimento all’automobilista “pizzicato” al cellulare mentre è alla guida.
Gli ermellini hanno puntualizzato, infatti, che simile infrazione può essere rilevata anche senza necessità di dover fermare l’automobilista, il quale non potrà opporsi alle risultanze dell’accertamento se non con la proposizione di una querela di falso.
Tale evenienza aprirà un autonomo procedimento penale che, di fatto, costituisce l’unica possibilità, riservata al malcapitato, di opporsi al verbale non potendo per il resto mettere in discussione quanto scritto dall’accertatore nel verbale stesso.
Tale orientamento è rafforzato da un insuperato dictat delle Sezioni Unite che con sentenza n. 17355/2009 hanno precisato come “nel giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti”. (© Avv. Dario Avolio)