Importante dictat del Supremo Collegio in tema di sinistri stradali nell’ipotesi in cui vengano coinvolti dei bambini.

I giudici di Piazza Cavour hanno infatti sancito una presunzione di incertezza e inesperienza in capo al pedone qualora si tratti di un bambino che per natura è spinto a movimenti improvvisi e imprevedibili.

Per tali ragioni il conducente di un veicolo che vede un bambino sul ciglio della strada intento ad attraversare, deve necessariamente usare una doppia misura di diligenza onde prevenire le imprudenze dettate dall’età dello stesso, con la conseguenza che, in ipotesi di investimento, il conducente del veicolo non potrà affatto invocare un concorso di causa idoneo ad escludere il rapporto di causalità, ex art. 41, comma 2 c.p.

Tale dictat, scolpito nella sentenza n. 40587/2009, ha portato al rigetto di un ricorso presentato da un automobilista reo di aver investito un bambino pur avendo rallentato la velocità del veicolo.

I giudici di Piazza Cavour hanno, infatti, rimarcato come “in caso di investimento, esattamente viene affermata la responsabilità del conducente che non abbia moderato particolarmente la velocità del veicolo e viene escluso che la condotta del bambino che si sposti incautamente sulla carreggiata possa concretare una “concausa” dell’incidente”. (© Avv. Dario Avolio)