Importante massima del Supremo Collegio quella contenuta nella recente sentenza n. 36432 dello scorso settembre.
Con tale pronuncia gli Ermellini si sono soffermati sull’ipotesi più grave di ebbrezza alcolica ovvero quella prevista dall’art. 186, comma 2, lett. C del codice della strada.
Tale norma, a seguito delle recenti modifiche, recita testualmente: “Chiunque guida in stato di ebbrezza e’ punito, ove il fatto non costituisca piu’ grave reato: c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e’ raddoppiata. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter”.
Ed è proprio in relazione alla confisca del veicolo che gli Ermellini hanno precisato come la norma dev’essere interpretata in senso letterale e, di converso, dev’essere ritenuta non ammissibile la confisca solo quando il veicolo sia di proprietà esclusiva di un terzo estraneo.
Tale norma, quindi, non potrebbe estendersi all’ipotesi in cui il mezzo sia in comproprietà al trasgressore e ad un terzo soggetto in quanto, in tale ipotesi, è pienamente ammissibile il provvedimento di confisca conseguente all’accertamento, con l’unica possibilità per il terzo estraneo di rivalersi per la perdita sulla metà del prezzo ricavato dalla successiva vendita giudiziale. (© Avv. Dario Avolio)