Questione spinosa quella affrontata dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 10816 del 11/5/2009.
I massimi giudicanti sono tornati sul tema relativo alla convocazione o meno del nuovo acquirente, da parte dell’amministratore, nell’ipotesi di alienazione di appartamento in condominio operata dal precedente proprietario.
Il problema che si pone nell’ipotesi poc’anzi descritta è chi convocare tra l’originario condomino-venditore e il nuovo condomino-acquirente anche al fine di preservare la validità del quorum assembleare chiamato a decidere sulle questioni condominiali.
La Cassazione, anche con l’ultimo intervento, ha dimostrato di essere orientata a ritenere che fino a quando l’amministratore non abbia conoscenza dell’avvenuta alienazione, l’avviso di convocazione dev’essere rivolto al venditore quale effettivo condomino.
Ciò in quanto solo nel momento in cui il trasferimento dell’immobile è reso noto, l’acquirente acquisirà lo status di condomino, subentrando nei diritti e nei doveri propri del venditore.
In particolare il nuovo acquirente, precisa il Supremo collegio “non può dolersi di non essere stato invitato a partecipare all’assemblea finchè non abbia notificato o almeno comunicato l’avvenuto passaggio di proprietà, attraverso l’esibizione di idonea documentazione”. (© Avv. Dario Avolio)