La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sull’annosa questione della validità o meno delle multe inflitte con il telelaser prive della stampa comprovante la targa e la velocità del veicolo all’atto della rilevazione.
Con la sentenza n. 23212/11 gli Ermellini hanno quindi ribaltato l’orientamento dei giudici di prime cure che, in tali ipotesi, avevano statuito la nullità della sanzione amministrativa comminata.
Il Supremo Collegio, al contrario, ha stabilito la piena legittimità della rilevazione della velocita’ di un autoveicolo effettuata tramite telelaser che “non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocita’ in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale la riferibilita’ della velocita’ ad uno specifico veicolo”.
Ciò in quanto il verbale dell’agente accertatore fa piena prova fino a querela di falso e, di converso, il contenuto non può essere messo in discussione in ambito giudiziale. (© Avv. Dario Avolio)