La cassazione Civile è tornata a pronunciarsi di recente su un tema caldissimo come quello degli autovelox e dei relativi presupposti per la legittimità delle operazioni di rilevamento della velocità.
In particolare, il fulcro della pronuncia in oggetto è incentrato sulla necessità o meno da parte dell’amministrazione di informare gli automobilisti delle zone in cui sono installati gli apparecchi rilevatori anche mediante apposita segnaletica.
Il Supremo Collegio, chiamato a decidere sul punto, si è espresso positivamente ritenendo presupposto imprescindibile, ai fini della piena validità della contravvenzione, la previa informazione data agli automobilisti circa l’utilizzazione e l’installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità pena la nullità della multa.
In motivazione i massimi Giudicanti hanno puntualizzato che tale obbligo, a carico dell’amministrazione, debba desumersi dallo stesso disposto di cui all’art. 4 L. 168/02, che, stabilendo la necessità della comunicazione agli automobilisti in merito all’installazione e utilizzazione dell’autovelox, viene considerato dai Giudici di Legittimità, norma di “carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.”.
Per tali ragioni la Corte, con la citata massima, conferisce ampia tutela agli automobilisti facoltizzandoli, laddove si trovino nella situazione di specie, a ricorrere innanzi al Giudice di Pace con notevoli possibilità di riuscire vittoriosi e vedersi annullata la multa. (copyright Dario Avolio)
In particolare, il fulcro della pronuncia in oggetto è incentrato sulla necessità o meno da parte dell’amministrazione di informare gli automobilisti delle zone in cui sono installati gli apparecchi rilevatori anche mediante apposita segnaletica.
Il Supremo Collegio, chiamato a decidere sul punto, si è espresso positivamente ritenendo presupposto imprescindibile, ai fini della piena validità della contravvenzione, la previa informazione data agli automobilisti circa l’utilizzazione e l’installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità pena la nullità della multa.
In motivazione i massimi Giudicanti hanno puntualizzato che tale obbligo, a carico dell’amministrazione, debba desumersi dallo stesso disposto di cui all’art. 4 L. 168/02, che, stabilendo la necessità della comunicazione agli automobilisti in merito all’installazione e utilizzazione dell’autovelox, viene considerato dai Giudici di Legittimità, norma di “carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.”.
Per tali ragioni la Corte, con la citata massima, conferisce ampia tutela agli automobilisti facoltizzandoli, laddove si trovino nella situazione di specie, a ricorrere innanzi al Giudice di Pace con notevoli possibilità di riuscire vittoriosi e vedersi annullata la multa. (copyright Dario Avolio)