La Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 19780/2015 è intervenuta nuovamente sui presupposti che legittimano la corresponsione o meno dell’assegno di mantenimento in favore di un ex coniuge.
Al riguardo gli Ermellini, superando qualche isolato precedente negativo, confermano la piena legittimità dell’assegno divorzile nei confronti della ex moglie anche qualora la stessa eserciti una attività lavorativa sporadica con redditi modesti e variabili.
Tale decisione perviene all’esito di un procedimento instaurato da un ex marito che mirava ad ottenere l’annullamento delle statuizioni assunte in primo grado e confermate in appello, relative all’obbligo di versamento mensile nei confronti dell’ex moglie di un assegno di importo pari ad euro 300.