Importante precedente giudiziale del tribunale ecclesiastico, certamente destinato a far rumore per il carattere di estrema novità della decisione.
I giudici ecclesiastici nella pronuncia in esame hanno dichiarato la nullità del matrimonio concordatario poiché nel relativo giudizio era stato dimostrato da un lato, l’ateità di uno dei due coniugi e, dall’altro, che tale stato doveva ritenersi esistente anche all’atto della celebrazione.
In simile ipotesi, infatti, non può che ritenersi pacifica la pronuncia di nullità giustificata dalla simulazione totale del coniuge che ha contratto matrimonio concordatario nella piena consapevolezza di non credere minimamente in tale istituto.
In particolare, nel caso in esame la moglie aveva dichiarato diverse volte di non credere nel matrimonio e l’altro coniuge era pienamente consapevole di tale riserva.
Ciò giustifica l’azione promossa dal marito finalizzata all’annullamento del matrimonio religioso la cui piena operatività presuppone anche l’unione spirituale dei coniugi. (© Avv. Dario Avolio)