Con la sentenza n. 8348/2013 la Suprema Corte è intervenuta sul singolare tema del pettegolezzo tra vicini di casa e sulla possibilità che lo stesso integri o meno il delitto di diffamazione.
Il caso deciso dal Supremo Collegio trae spunto dalla denuncia fatta da una donna nei confronti di un vicino di casa che aveva divulgato la notizia di una presunta relazione adulterina intrattenuta da quest’ultima con altro soggetto residente nel quartiere.
In tale atteggiamento i giudici di legittimità hanno rintracciato tutti i presupposti atti ad integrare il delitto di diffamazione, aggravata, nel caso di specie, dal fatto che la notizia non rispondeva al vero.
In motivazione gli Ermellini hanno precisato infatti che “la riservatezza come dignità può cedere dinanzi al pubblico interesse della notizia, ma non può, in linea di principio, ammettersi che ciò avvenga oltre al soglia imposta dalla destinazione della notizia a soddisfare un bisogno sociale”.
Nel caso sottoposto, dunque, oltre alla falsità della notizia, vi è l’assoluta mancanza di un interesse pubblico della stessa idoneo a giustificare la divulgazione del pettegolezzo sul conto altrui. (© Avv. Dario Avolio)