A seguito dei recenti interventi normativi, suffragati anche da diverse pronunce del Supremo Collegio, si è sempre più assottigliata la distinzione tra professioni sanitarie principali e ausiliarie.
In particolare, si è assistito ad un mutamento considerevole della responsabilità dell’infermiere direttamente correlato alla maggiore competenza richiesta a tale figura nello svolgimento di una prestazione sanitaria.
Il personale infermieristico gode oggi di una notevole autonomia decisionale rispetto al passato, soprattutto in relazione alla scelta del tipo di intervento da svolgere nel caso concreto.
Per tali ragioni l’infermiere non può andare esente da responsabilità adducendo, come accadeva prima, di essere un mero esecutore delle azioni o omissioni ordinate dal medico a cui, viceversa, sarebbe spettata la scelta del trattamento terapeutico da realizzare nel singolo caso in ragione della maggiore competenza medica.
Al contrario, con la parificazione della responsabilità penale, l’infermiere diviene concorrente paritario nell’eventuale reato commesso ai danni del paziente. (© Avv. Dario Avolio)